Interessante sentenza della Cassazione Civile sull’evoluzione delle scelte del maestro in funzione di quelle “ambientali”

Secondo i Supremi Giudici la scelta della pista da parte del maestro di sci non può prescindere dalle condizioni concrete che la caratterizzano al momento della discesa, a prescindere dall’avere l’allievo già affrontato, durante il corso, la medesima pista.

Nella sentenza 7417 del 23 marzo 2017 si legge, infatti “… i fatti prima descritti (ossia, l’essere la pista “(OMISSIS)” già nota al minore, e l’aver egli incrociato le punte degli sci), quand’anche provati, non potrebbero avere alcun rilievo decisivo, rispetto all’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Scuola e sulla maestra di sci.

Infatti, è del tutto ovvio che l’apprendimento della disciplina sciistica rechi con sè il rischio di cadute ed incidenti, e che i doveri di protezione e vigilanza pure richiamati dalla Corte “(OMISSIS)” non giungono fino al punto di integrare un’obbligazione di risultato (o, se si preferisce, di dover assicurare tout court l’incolumità dell’allievo, con conseguente responsabilità della Scuola e del maestro ogni qual volta l’allievo stesso subisca lesioni); tuttavia, il maestro non deve esporre a rischi ulteriori (rispetto a quello insito nell’attività sciistica) il minore che gli sia affidato.

Ora, la circostanza che V. G. avesse già percorso il sentiero in questione nei giorni precedenti al sinistro non dimostra affatto che la pista, in quelle specifiche condizioni, fosse adeguata alla sua capacità sciistica; allo stesso modo, il fatto che il minore sia caduto per aver incrociato le punte degli sci non dimostra affatto che ciò sia da ascrivere a sua disattenzione o incapacità, ben potendo ciò dipendere proprio dalle specifiche condizioni della pista a seguito delle abbondanti nevicate verificatesi in quel giorno e, quindi, alla scelta imprudente della maestra… “.

Cambia la legge regionale 02 2009

UnknownImportanti modifiche alla legge regionale che regolamenta la sicurezza nelle aree sciabili in Piemonte.

Ad una prima analisi merita un plauso l’aver finalmente superato la precedente norma (inattuata) in materia di obbligo di dotazioni di sicurezza per il fuoripista mediante il corretto richiamo all’ “evidente rischio di valanghe”.

Tutta nuova, poi la disciplina dell’Heliski.

Un’importante Assoluzione

http://www.biellacronaca.it/pages/incidente-sulle-piste-assolto-orleoni-12534.html

http://www.lastampa.it/2017/02/18/edizioni/biella/bambina-di-anni-ferita-dal-tapis-roulant-sulle-piste-di-bielmonte-assolto-il-gestore-orleoni-llnEityn3Y86FutH6yNzAJ/pagina.html

Ciò che l’articolo non menziona e che, diversamente, rappresenta un importante riconoscimento per il mondo della montagna è il riconoscimento dell’inapplicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 81/08 nell’ipotesi di infortunio avvenuto sugli impianti di risalita serventi un’area sciabile attrezzata.

Non appena saranno pubbliche le motivazioni potremo approfondire il commento ma la richiesta della difesa da me rappresentata era esattamente rivolta all’esclusione dell’aggravante relativa “all’infortunistica sul lavoro” sul presupposto della prevalenza della disciplina specifica di settore. Nel caso in esame, la l. 363 del 2003 e la l.R. 02 del 2009 che disciplinano la sicurezza all’interno delle aree sciabili attrezzate.