Secondo i Supremi Giudici la scelta della pista da parte del maestro di sci non può prescindere dalle condizioni concrete che la caratterizzano al momento della discesa, a prescindere dall’avere l’allievo già affrontato, durante il corso, la medesima pista.
Nella sentenza 7417 del 23 marzo 2017 si legge, infatti “… i fatti prima descritti (ossia, l’essere la pista “(OMISSIS)” già nota al minore, e l’aver egli incrociato le punte degli sci), quand’anche provati, non potrebbero avere alcun rilievo decisivo, rispetto all’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Scuola e sulla maestra di sci.
Infatti, è del tutto ovvio che l’apprendimento della disciplina sciistica rechi con sè il rischio di cadute ed incidenti, e che i doveri di protezione e vigilanza pure richiamati dalla Corte “(OMISSIS)” non giungono fino al punto di integrare un’obbligazione di risultato (o, se si preferisce, di dover assicurare tout court l’incolumità dell’allievo, con conseguente responsabilità della Scuola e del maestro ogni qual volta l’allievo stesso subisca lesioni); tuttavia, il maestro non deve esporre a rischi ulteriori (rispetto a quello insito nell’attività sciistica) il minore che gli sia affidato.
Ora, la circostanza che V. G. avesse già percorso il sentiero in questione nei giorni precedenti al sinistro non dimostra affatto che la pista, in quelle specifiche condizioni, fosse adeguata alla sua capacità sciistica; allo stesso modo, il fatto che il minore sia caduto per aver incrociato le punte degli sci non dimostra affatto che ciò sia da ascrivere a sua disattenzione o incapacità, ben potendo ciò dipendere proprio dalle specifiche condizioni della pista a seguito delle abbondanti nevicate verificatesi in quel giorno e, quindi, alla scelta imprudente della maestra… “.